Pubblicità dei professionisti: cosa si può comunicare, ordine per ordine
Occupandoci di diversi professionisti legati ai rispettivi ordini professionali, ci siamo imbattuti su regolamenti interni, spesso provinciali, che regolano come un iscritto all'ordine può farsi pubblicità. Il confine cambia da professione a professione e qui nasce la confusione.
Tre livelli di regole che si sovrappongono:
- Una legge generale per tutte le professioni regolamentate, che dal 2012 ammette la pubblicità informativa con ogni mezzo.
- Una legge speciale per la sanità, in vigore dal 2019, molto più restrittiva per medici, odontoiatri e tutte le professioni sanitarie.
- Il codice deontologico di ciascun ordine, e spesso un regolamento dell'ordine provinciale, che precisano cosa è decoroso e cosa no.
In più valgono per tutti le norme sulla pubblicità ingannevole, sulla privacy e sul commercio elettronico.
Questo mette in condizione di sbagliare in ogni caso: nel senso che un post perfetto per uno studio legale, può costare un procedimento disciplinare a uno studio dentistico.
Da qui l'esigenza di studiare cosa dice il regolamento nazionale e cosa per grandi linee quelli dei singoli ordini provinciali. Un regolamento provinciale non può essere più restrittivo della legge. Può precisare come applicarla, ma non aggiungere divieti che la legge non prevede o che ha abolito.
La regola di base: La pubblicità è informativa, con ogni mezzo.
Per tutte le professioni ordinistiche la pubblicità informativa è libera e si può fare con qualsiasi mezzo: sito, social, stampa, radio, cartellonistica ecc.
La base che regola questo principio, sono 2 articoli, in vigore entrambi, ma su piani diversi.
- Art. 3, comma 5, lett. g) del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, è la legge che fissa il principio: la pubblicità informativa con ogni mezzo è libera. Nel comma 5 è stata soppressa la lettera d) sulle tariffe, non la g).
- Art. 4 del DPR 137/2012 è il regolamento che attua quella lettera, ed è la norma operativa che oggi si cita. Normattiva lo riporta come testo in vigore dal 15 agosto 2012, senza modifiche.
- Per la sanità sopra entrambi c’è il comma 525 della legge 145/2018, che restringe il contenuto ammesso.
Si tratta del regolamento che ha riformato molte professioni regolamentate (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, consulenti del lavoro e altre professioni ordinistiche), tra i tanti argomenti c'è pubblicità informativa delle attività professionali, ammessa purché trasparente, veritiera, corretta e non ingannevole, che riprendono il principio dei precedenti dell'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito alla legge 148/2011 e della precedente legge Bersani (DL 223/2006).
Cosa si può comunicare:
- l'attività professionale svolta;
- le specializzazioni e i titoli posseduti;
- la struttura dello studio;
- i compensi richiesti per le prestazioni.
Come va comunicato: in modo funzionale all'oggetto, veritiero e corretto. Il messaggio non deve violare il segreto professionale e non deve essere equivoco, ingannevole o denigratorio verso i colleghi.
Cosa si rischia: la violazione è un illecito disciplinare davanti al proprio ordine e può essere anche pubblicità ingannevole sanzionabile dall'Antitrust.
Questa è la cornice. Ogni ordine la declina nel proprio codice deontologico, e per la sanità una legge successiva la restringe in modo netto. Trattandosi di un settore partocolarmente sensibile è richiesta un maggiore rigore.
Medici e odontoiatri: solo informazione, niente promozione
Dal 1° gennaio 2019 la sanità ha una regola propria, molto più stretta di quella generale: il comma 525 dell'articolo 1 della legge 145/2018.
Vale per le strutture sanitarie private e per tutti gli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie, in qualunque forma lavorino, società comprese. Le loro comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni previste dalla legge Bersani (titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, compensi), funzionali alla sicurezza dei trattamenti, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (CAO nazionale), la circolare FNOMCeO sulla pubblicità sanitaria cita: La pubblicità di medici e dentisti deve essere informativa, non commerciale; Le informazioni diffuse devono essere vere, corrette, trasparenti e verificabili; Sono considerati problematici messaggi che puntano a condizionare emotivamente il paziente o a spingerlo all'acquisto di cure; Vanno evitati slogan promozionali, promesse di risultato, affermazioni come "i migliori", "garantito", "senza rischi", o confronti denigratori con altri professionisti; Gli Ordini professionali possono intervenire disciplinarmente in caso di comunicazioni ritenute non conformi; La circolare richiama in particolare l'attenzione sulla pubblicità aggressiva nel settore odontoiatrico e del turismo dentale.
In una frase: secondo la FNOMCeO, il dentista può informare il cittadino sui propri servizi, competenze e costi, ma non trasformare la comunicazione sanitaria in una pubblicità commerciale aggressiva.
Il comma 536 aggiunge le conseguenze: gli ordini territoriali procedono in via disciplinare e segnalano le violazioni all'AGCOM.
Cosa dice il codice deontologico
Il Codice di deontologia medica, valido per medici e odontoiatri, regola la materia agli articoli 55, 56 e 57 (testo del 2014; la FNOMCeO ha avviato la revisione del codice).
- Articolo 55: l'informazione sanitaria deve essere accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata su conoscenze scientifiche. Niente notizie che creino aspettative o timori infondati.
- Articolo 56: la pubblicità può riguardare esclusivamente titoli e specializzazioni, attività professionale, caratteristiche del servizio e onorari. La pubblicità comparativa è ammessa solo con indicatori clinici misurabili e condivisi dalla comunità scientifica. Vietato annunciare innovazioni non ancora validate.
- Articolo 57: il medico non presta il proprio nome a pubblicità commerciali di prodotti o aziende.
La verifica spetta all'ordine provinciale di iscrizione, che può avere un proprio regolamento.
Cosa si può pubblicare
L'esempio più completo è la linea guida dell'Ordine dei medici di Parma, che indica cosa è ammesso:
- nome, titolo, specializzazioni e titoli accademici verificabili;
- curriculum, metodiche effettivamente usate, attrezzature realmente presenti nello studio;
- orari, modalità di prenotazione delle visite, collaboratori con il loro profilo professionale;
- pagine di educazione sanitaria legate alle proprie competenze;
- tariffe, purché il prezzo non sia l'unico contenuto del messaggio.
Cosa non si può pubblicare
Sempre secondo la stessa linea guida:
- notizie che creino aspettative illusorie, timori infondati o spinte consumistiche;
- pubblicità personale mascherata da informazione sanitaria;
- spazi pubblicitari o link verso aziende farmaceutiche o di dispositivi;
- vendita di prodotti, anche tramite link.
Per il sito, la stessa linea guida chiede di indicare ordine e numero di iscrizione, laurea e abilitazione, e di comunicare all'ordine la messa online.
In pratica: offerte a tempo, foto «prima e dopo» presentate come promessa di risultato e racconti entusiasti di pazienti sono gli elementi che più facilmente diventano «suggestivi». In caso di dubbio, molti ordini rilasciano un parere preventivo sul messaggio.
Le altre professioni sanitarie: stessa legge, codici diversi
Il comma 525 non riguarda solo medici e dentisti. Vale per tutti gli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie riordinati dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin): veterinari, farmacisti, biologi, chimici e fisici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e professioni della riabilitazione e della prevenzione (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali e altri), e psicologi, che la stessa legge ha inserito tra le professioni sanitarie (dossier della Camera).
Questo è il punto che genera più errori: un fisioterapista o una psicologa spesso pensano di avere le libertà di un consulente qualsiasi, e invece hanno gli stessi limiti di un medico.
Psicologi
Il Codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi, revisionato e in vigore dal 1° dicembre 2023, all'articolo 40:
- vieta comportamenti pubblici scorretti finalizzati a procurarsi clientela;
- ammette la pubblicità informativa su titoli e specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo e costi complessivi delle prestazioni;
- chiede decoro, serietà scientifica e tutela dell'immagine della professione.
Pesano anche il segreto professionale (articolo 11) e l'obbligo di non creare aspettative infondate (articolo 5): niente casi riconoscibili, niente promesse di risultato.
Farmacisti
Il Codice deontologico del farmacista (testo FOFI 2018, articolo 23) distingue due piani:
- la professione: pubblicità corretta, veritiera, trasparente, il cui contenuto va trasmesso all'ordine nel momento in cui parte;
- la farmacia come esercizio: può comunicare servizi, reparti e prezzi praticati.
Il farmacista non può fare pubblicità a favore di altri professionisti sanitari o strutture, né esporre la pubblicità della propria farmacia negli studi medici o veterinari.
Veterinari, infermieri, ostetriche, professioni tecniche e della riabilitazione
Valgono il comma 525 e il codice deontologico della rispettiva federazione. Le regole di dettaglio cambiano da ordine a ordine: prima di avviare una campagna conviene chiedere all'ordine provinciale se ha un regolamento sulla pubblicità informativa e se prevede un parere preventivo.
Avvocati: ogni mezzo è ammesso, i nomi dei clienti no
L'avvocato può comunicare la propria attività con qualsiasi mezzo, social compresi, ma con un divieto che sorprende molti: non può mai indicare i nomi dei propri clienti o assistiti, nemmeno se sono d'accordo.
La regola sta nell'articolo 35 del Codice deontologico forense, in vigore nel testo attuale dal 2 luglio 2016, letto insieme all'articolo 17 (cosa si può comunicare) e all'articolo 37 (divieto di accaparramento di clientela).
Cosa è obbligatorio: in ogni informazione vanno indicati il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'ordine di appartenenza.
Cosa è vietato:
- informazioni comparative con altri avvocati;
- messaggi equivoci, ingannevoli, denigratori o suggestivi;
- titoli, funzioni o incarichi non legati alla professione; il titolo di professore solo per chi insegna o ha insegnato materie giuridiche all'università;
- nomi di professionisti non collegati allo studio;
- nomi dei clienti o delle parti assistite, anche con il loro consenso.
La violazione comporta la censura.
Dove si sbaglia più spesso, secondo le decisioni del Consiglio nazionale forense raccolte nel commento all'articolo:
- comunicati sui casi vinti con il nome del cliente, anche se la notizia è già uscita sui giornali;
- «prima consulenza gratuita», tariffe forfettarie poco chiare, richiami al pagamento a risultato;
- autodefinirsi «specialista» senza il titolo formale;
- premi e classifiche rilanciati sui social, segnalati come possibile violazione dal Consiglio distrettuale di disciplina di Milano;
- lettere e brochure con offerte dirette di prestazioni, che diventano accaparramento di clientela.
Anche un'informazione esatta può diventare illecita se è confezionata con toni enfatici o attrattivi.
Commercialisti e consulenti del lavoro: pubblicità libera, ma niente gratis e niente messaggi non richiesti
Per l'area economica la pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo, social compresi. I limiti più stringenti riguardano i commercialisti, il cui codice è stato rinnovato nel 2024 e confermato in tribunale.
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Il nuovo Codice deontologico del CNDCEC è in vigore dal 1° aprile 2024. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 13710 del luglio 2025, ha respinto il ricorso contro il codice e ne ha confermato le regole sulla pubblicità (sintesi della sentenza).
Vietato:
- inviare, anche tramite terzi, e-mail o messaggi elettronici a potenziali clienti che non li hanno richiesti per offrire le proprie prestazioni;
- informazioni enfatizzanti, superlative o suggestive;
- indicare i nomi dei clienti, anche se acconsentono;
- proporre o pubblicizzare prestazioni gratuite o a prezzi simbolici (resta possibile svolgerle, non pubblicizzarle).
Per le comunicazioni su stampa, social network e altri mezzi di comunicazione la sanzione massima è salita dalla censura alla sospensione.
Consulenti del lavoro
Il Codice deontologico dei consulenti del lavoro (delibera del 2021, modificata a marzo 2024), all'articolo 35, riprende la regola generale e la estende espressamente ai social network:
- ammessa con ogni mezzo la pubblicità su attività, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e compensi;
- l'informazione deve indicare titolo professionale e denominazione dello studio;
- vietato associare la propria immagine, anche indirettamente, a società commerciali o enti terzi per aggirare le regole;
- il rispetto è verificato dall'ordine.
Architetti, ingegneri, geometri: le professioni più libere
Le professioni tecniche applicano la regola generale quasi senza aggiunte: si può comunicare attività, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e compensi, con ogni mezzo. I limiti riguardano il decoro, la denigrazione dei colleghi e i prezzi usati per accaparrarsi gli incarichi.
- Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Il Codice deontologico CNAPPC in vigore dal 2 dicembre 2024, all'articolo 36, riprende alla lettera la regola generale e consente all'ordine di monitorare le campagne pubblicitarie. Attenzione all'articolo 20: rinunciare al compenso o chiedere cifre molto inferiori ai costi per ottenere un incarico è una grave infrazione. E all'articolo 5: vietato presentare come proprio un progetto realizzato con altri senza indicarne i nomi.
- Ingegneri. Il Codice deontologico degli ingegneri italiani, all'articolo 9, ammette la pubblicità su attività, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e compensi, nel rispetto di dignità e decoro. L'articolo 15 considera concorrenza illecita l'abuso di mezzi pubblicitari e l'esaltazione delle proprie qualità a scapito dei colleghi.
- Geometri. Il Codice di deontologia dei geometri consente la pubblicità informativa su caratteristiche, risultati e compenso delle prestazioni e sulle specializzazioni. È uno dei pochi codici che nomina espressamente i risultati: un caso concluso si può raccontare, purché sia vero e documentabile.
Per tutti vale il segreto professionale: mostrare un'opera realizzata è normale, ma dati, planimetrie o informazioni riservate del committente richiedono il suo consenso.
Notai: informazione sì, emozione no
Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore i nuovi Principi di deontologia professionale dei notai, che ammettono espressamente la pubblicità, purché informativa, funzionale all'oggetto, veritiera, corretta e rispettosa della riservatezza dei rapporti professionali e del decoro della categoria (sintesi del Centro studi Livatino).
Gli orientamenti dei consigli notarili del Triveneto aiutano a capire il confine:
- «con ogni mezzo» non vuol dire «in ogni modo»: esclusi i contenuti emozionali, subliminali o enfatici che puntano solo alla notorietà (principio generale);
- sito e social sono ammessi, ma il profilo professionale va tenuto separato da quello personale e il sito dello studio non dovrebbe contenere materiale estraneo all'attività notarile (orientamento sui siti web).
Il notaio è un pubblico ufficiale: più di ogni altro professionista deve comunicare in modo sobrio e verificabile.
Le regole che valgono per tutti
Accanto ai codici deontologici ci sono norme che toccano ogni professionista, qualunque sia il suo ordine.
I social non hanno regole a parte
Un post, un reel o una storia sono pubblicità informativa come un cartellone o un sito. I codici più recenti lo dicono in modo esplicito (avvocati: «quali che siano i mezzi»; consulenti del lavoro: anche tramite social network) e i commercialisti hanno alzato la sanzione per le comunicazioni sui social fino alla sospensione.
Foto e video di pazienti e clienti
Il consenso alle cure o all'incarico non è il consenso alla pubblicazione: serve un consenso specifico, scritto, per quella foto e per quel canale.
A gennaio 2025 il Garante privacy ha sanzionato con 20.000 euro un chirurgo che aveva pubblicato su Instagram le foto «prima e dopo» di una paziente senza il suo consenso alla diffusione (AGI). Nel 2024 un centro di medicina estetica è stato sanzionato con 8.000 euro per aver mostrato sui social il volto riconoscibile di un paziente (Quotidiano Sanità).
Per le professioni sanitarie si aggiunge il problema deontologico: anche con il consenso, un «prima e dopo» presentato come promessa di risultato può diventare suggestivo.
Recensioni e testimonianze
- Le recensioni spontanee su Google e sulle altre piattaforme sono legittime.
- Scriverle, comprarle o farle scrivere è vietato: il Codice del consumo, modificato nel 2023 dalla direttiva Omnibus, considera pratica ingannevole le recensioni false e il dichiarare «verificate» recensioni che non lo sono (schema di linee guida AGCM).
- Avvocati e commercialisti non possono pubblicare il nome dei propri clienti nemmeno con il loro consenso: una testimonianza firmata, per loro, è già una violazione.
Prezzi, sconti e «gratis»
I compensi si possono pubblicare: lo prevede la regola generale. Il problema nasce quando il prezzo diventa l'esca:
- commercialisti: vietato pubblicizzare prestazioni gratuite o a prezzi simbolici;
- architetti e ingegneri: compensi anomalmente bassi per ottenere incarichi sono concorrenza scorretta;
- avvocati: «prima consulenza gratuita» è tra le formule contestate più spesso;
- sanità: le tariffe sono ammesse, ma il prezzo non può essere l'unico contenuto del messaggio, e un'offerta a tempo rischia di essere letta come l'elemento promozionale che il comma 525 esclude.
L'Antitrust vale per tutti
Oltre all'ordine, il professionista risponde al Codice del consumo e alle norme sulla pubblicità ingannevole: un messaggio scorretto può costare un procedimento disciplinare e, insieme, una sanzione dell'AGCM.
La tabella riassuntiva
Dalla più restrittiva alla più libera.
|
Professione |
Regole principali |
Cosa si può comunicare |
Divieti da ricordare |
|---|---|---|---|
|
Medici e odontoiatri |
Legge 145/2018 c. 525; Codice deontologia medica artt. 55-57 |
Titoli, specializzazioni, servizi, attrezzature, onorari, educazione sanitaria |
Promozionale o suggestivo, aspettative illusorie, prodotti e aziende sanitarie |
|
Psicologi, farmacisti, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni tecniche e della riabilitazione |
Legge 145/2018 c. 525; codice della propria federazione |
Titoli, specializzazioni, servizi, prezzi |
Promozionale o suggestivo; per i farmacisti, pubblicità di altri sanitari |
|
Notai |
Principi di deontologia notarile (dal 2025) |
Informazioni sull'attività e sullo studio |
Contenuti emozionali o enfatici; personale e professionale mescolati |
|
Avvocati |
Codice deontologico forense art. 35 |
Attività, specializzazioni con titolo, studio |
Nomi dei clienti anche con consenso, comparazioni, toni suggestivi |
|
Commercialisti |
Codice deontologico CNDCEC (dal 2024) |
Attività, titoli, studio, compensi |
Nomi dei clienti, messaggi non richiesti, superlativi, prestazioni gratuite |
|
Consulenti del lavoro |
Codice deontologico art. 35 |
Attività, specializzazioni, titoli, studio, compensi |
Associare la propria immagine a società commerciali per aggirare le regole |
|
Architetti |
Codice CNAPPC art. 36 (dal 2024) |
Attività, specializzazioni, titoli, studio, compensi |
Compensi anomali per ottenere incarichi, progetti altrui come propri |
|
Ingegneri |
Codice CNI art. 9 |
Attività, specializzazioni, titoli, studio, compensi |
Abuso di mezzi pubblicitari, esaltazione a danno dei colleghi |
|
Geometri |
Codice CNGeGL |
Caratteristiche, risultati, compensi, specializzazioni |
Pubblicità contraria all'interesse del pubblico |
Per tutti: verità, nessuna denigrazione dei colleghi, segreto professionale, consenso scritto per immagini di persone riconoscibili, nessuna recensione falsa.
Come impostare la comunicazione senza rischi
La regola d'oro è la stessa per tutti: spiegare invece di vendere. Un contenuto che aiuta a capire un problema, una procedura o una scelta è sempre ammesso; un contenuto che spinge a comprare adesso, quasi mai.
- Partire dal proprio ordine. Leggere il codice deontologico aggiornato e chiedere all'ordine provinciale se ha un regolamento o linee guida sulla pubblicità.
- Costruire contenuti informativi. Domande frequenti, spiegazioni delle procedure, chi lavora nello studio e con quali titoli, come si svolge il servizio, quanto costa.
- Mettere in ordine i consensi. Un modulo specifico, separato da quello per il servizio, per ogni foto o video di persone riconoscibili, con il canale di pubblicazione indicato.
- Togliere gli acceleratori commerciali. Niente superlativi, offerte a scadenza, confronti con i colleghi, promesse di risultato, «gratis».
- Nel dubbio, chiedere un parere preventivo. Molti ordini lo rilasciano, e costa molto meno di un procedimento disciplinare.
Un professionista che comunica bene non ha bisogno di forzare: la competenza spiegata con chiarezza è già il messaggio più efficace, ed è anche quello che nessun ordine può contestare.
Nell'ambito della comunicazione inoltre abbiamo adottato diversi metodi che rendono piacevole e accattivante anche una comunicazione che spesso è vincolata.
Articolo aggiornato al 2 novembre 2026. Ha finalità informative e non sostituisce il parere del proprio ordine professionale o di un legale.
Fonti
- DPR 137/2012, testo vigente (Normattiva)
- CAO nazionale FNOMCeO, lettera sull'informazione sanitaria, con il testo dei commi 525 e 536
- OMCeO Parma, linea guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria
- Camera dei deputati, dossier sulle professioni sanitarie della legge 3/2018
- Codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi, revisione 2023
- Codice deontologico del farmacista, FOFI 2018
- Codice deontologico forense, art. 35 con commento e giurisprudenza
- Consiglio distrettuale di disciplina di Milano su premi e social
- TAR Lazio n. 13710/2025 sul codice deontologico dei commercialisti
- Codice deontologico dei consulenti del lavoro, testo 2024
- Codice deontologico CNAPPC, in vigore dal 2 dicembre 2024
- Codice deontologico degli ingegneri italiani, aggiornamento 2023
- Codice di deontologia professionale dei geometri
- Nuovi principi di deontologia notarile, sintesi
- Notai del Triveneto, orientamenti su pubblicità e siti web
- Garante privacy, sanzione per foto «prima e dopo» (AGI)
- AGCM, schema di linee guida sulle recensioni online
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